Il Consiglio regionale è l’organo eletto dalle Fraternità locali, che ad esso afferiscono, che ha il compito di collegare le Fraternità locali e di coordinarle tra loro mediante un servizio di conoscenza reciproca, di formazione, d’incontro, di preghiera, di progetti di carità, di giustizia, pace e salvaguardia del creato e di collaborazione a tutto campo all’interno della Famiglia Francescana e della Chiesa locale nei confronti del mondo esterno. È compito del Consiglio Regionale guidare e animare le Fraternità locali singolarmente e collettivamente nel pieno e rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà (CG 33, 1-2).
Il Ministro regionale, come ogni altro Ministro a qualsiasi livello (locale, nazionale e Generale), ha essenzialmente cinque compiti:
Vice Ministro regionale
Sostituisce il Ministro regionale quando questi sia impedito a svolgere le sue funzioni. Il Vice Ministro assume la carica di Ministro quando il Ministro eletto si dimetta, o abbandoni il suo incarico in via definitiva per qualsiasi motivo. È opportuno che al Vice Ministro sia affidata anche una funzione operativa oltre a quella di sostituzione vicaria. Il Vice Ministro e il Ministro lavorano a stretto contatto affinché, in caso di bisogno, il Vice Ministro abbia la piena conoscenza delle attività del Ministro e possa svolgere il suo incarico vicario con competenza.
Il Segretario
E’ responsabile della redazione e tenuta di tutti i documenti ufficiali della Fraternità: Registro della Fraternità, Verbali delle riunioni del Consiglio e delle assemblee, documenti relativi a Capitoli e visite fraterne e pastorali, comunicazioni relative alle attività decise dal Consiglio.
Economo o tesoriere
È responsabile della cassa, della riscossione dei contributi delle Fraternità locali, della redazione e tenuta dei registri di cassa e di tutti i documenti contabili della Fraternità regionale. Ove la Fraternità regionale abbia personalità giuridica nello Stato, il tesoriere è responsabile dei conti correnti, del pagamento delle imposte e di ogni altro adempimento ufficiale in stretta collaborazione col Ministro che ne è responsabile giuridicamente. Il tesoriere deve redigere un bilancio e presentare il rendiconto economico al Consiglio per la sua approvazione con cadenza regolare e ogni tre anni presentare i conti al Capitolo elettivo a norma delle Costituzioni Generali dell’Ordine. Il tesoriere deve sempre attenersi a tutte le decisioni del Consiglio a cui competono sempre le decisioni in merito alle spese.
Il Formatore o meglio il Responsabile della Formazione
Deve studiare attentamente la situazione dei professi e dei candidati alla formazione nelle Fraternità locali e dei membri del Consiglio al fine di presentare al Consiglio dei programmi di formazione iniziale e permanente, adeguati e conformi alle esigenze obiettive dei fratelli, ai documenti magisteriali e a quelli pastorali della Chiesa locale. Il Responsabile dovrà poi provvedere, con l’accordo del Consiglio, a realizzare i corsi e ogni iniziativa di formazione, mediante persone scelte per la propria preparazione e/o in prima persona. Il formatore dovrà anche proporre iniziative di formazione a livello delle Fraternità locali di uno stesso territorio offrendo maggior assistenza alle Fraternità che ne abbiano maggiormente bisogno, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il Responsabile dovrà organizzare, d’accordo col Consiglio, almeno due volte l’anno, sessioni di formazione anche per i membri del Consiglio stesso.
Consigliere per l’evangelizzazione e la presenza nel mondo
In realtà, il compito di evangelizzare spetta a tutti e ciascuno dei fratelli e sorelle professi dell’OFS, tuttavia questo consigliere dovrà impegnarsi a studiare con cura la situazione delle Fraternità locali e dello stesso Consiglio al fine di organizzare corsi o iniziative volte a meglio assolvere a questa funzione, che necessita di competenza, adeguata formazione, provata testimonianza di vista cristiana esemplare (CG 17,2).
Il Consigliere dovrà essere attento a monitorare cosa avviene nella società, specie a livello territoriale, riguardo a casi di mancanza di giustizia, solidarietà, carità concreta in caso di povertà, solitudine, assistenza gli anziani etc. e promuovere iniziative concrete in questo settore.
Consigliere in genere
Tutti i consiglieri vengono eletti allo scopo di servire in tutte le attività del Consiglio.
I consiglieri, anche se vengono eletti o scelti per un servizio specifico non sono e non devono essere autoreferenziali. Ognuno deve svolgere il proprio compito nel rispetto delle decisioni del Consiglio nel suo complesso a cui dovrà sempre attenersi. La responsabilità del Consiglio, ivi incluso il Ministro, è sempre ed esclusivamente collegiale. L’OFS è una Fraternità e pertanto tutti i consiglieri e il Ministro sono responsabili congiuntamente e singolarmente delle decisioni prese e della loro attuazione (CG 30, 1-2; 31,2).